F-Gas: il Regolamento CE n. 842/2006 e il Decreto n. 43/2012

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F-Gas: il Regolamento CE n. 842/2006 e il Decreto n. 43/2012

27 Febbraio 2021 Senza categoria 0

Il Regolamento CE n. 842/2006 e il Decreto n. 43/2012 , stabiliscono che, tutte le aziende che utilizzano impianti contenenti F-Gas (Gas florurati ad “effetto serra”) in quantità superiore ai 3 Kg (quindi impianti di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore e sistemi antincendio), devono provvedere a far effettuare controlli periodici sui propri impianti, all’annotazione in apposito registro e alla denuncia, da eseguirsi entro il 31 Maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero dell’Ambiente relativamente alle condizioni di conservazione degli stessi.
Tali controlli e qualsiasi attività di riparazione o manutenzione sugli impianti, devono essere eseguiti esclusivamente da aziende certificate, iscritte al Registro Telematico F-Gas presso la Camera di Commercio.
La mancata osservanza della normativa, per omessi controlli, non corretta tenuta del registro di sistema e/o utilizzo di personale non certificato per le attività di installazione, controllo e riparazione degli impianti, comporta l’applicazione di sanzioni che vanno da 7.000 a 10.000 euro.
Considerato ciò, nel caso non abbiate già provveduto ad effettuare i controlli periodici e le relative comunicazioni, potreste rischiare l’applicazione di una sanzione, oltre al danneggiamento e mancato funzionamento dei vostri impianti.

Per tali motivi vi offriamo una consulenza gratuita per effettuare un check-up completo dei vostri impianti, identificare la tipologia e quantità di F-Gas presenti, verificarne il corretto funzionamento e l’esatta osservanza della normativa.

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